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La Chiesa societą monarchica PDF Stampa E-mail
Scritto da ITALIANO   
domenica 06 maggio 2007
Monarchia (dal greco monos uno, archè autorità, comando), significa comando di uno solo.

La Chiesa Cattolica oltre essere una società gerarchica come abbiamo dimostrato, è pure società monarchica, cioè con un Capo supremo da cui tutto dipende. Questo Capo supremo invisibilmente è Gesù Cristo stesso; Egli ha lasciato però un Capo visibile nella persona di Pietro e dei Suoi successori.
Abbiamo veduto che alcuni, come gli ortodossi greco-russi, non vogliono riconoscere questo Capo con vero potere di giurisdizione su tutta la Chiesa; tutt’al più gli riconoscono un primato di onore. Così gli Anglicani si sono sottratti dalla sua autorità. Altrettanto dicasi dei Protestanti che ammettono solo un Capo invisibile alla Chiesa.
Contro costoro è necessario dimostrare la seguente

TESI - Gesù Cristo ha costituito Pietro fondamento e capo visibile della sua Chiesa, dandogli non sole un primato di onore, ma di vera giurisdizione, cioè il potere di insegnare, di reggere e di santificare la Chiesa.
(Se alcuno avrà detto che il Beato Pietro Apostolo non è stato costituito da Cristo Signore Principe di tutti gli Apostoli e Capo Visibile di tutta la Chiesa militante; ovvero che il medesimo ha ricevuto soltanto un primato di onore e non un primato di vera e propria giurisdizione direttamente e immediatamente dallo stesso Nostro Signore Gesù Cristo, sia scomunicato (Conc. Vaticano I, Sess. IV, Can. 1, D. B. 1823).
- É CERTO STORICAMENTE
- É DI FEDE TEOLOGICAMENTE

PROVA: I - Dal Vangelo
In esso si vede chiaramente che Pietro è sempre considerato il primo fra gli Apostoli, Gesù gli promette il primato e dopo la sua Risurrezione, glielo conferisce.

A) - Pietro è sempre considerato come primo tra gli Apostoli.

DA PARTE DI GESÙ. In ogni occasione Gesù lo mette in evidenza e lo distingue dagli altri. Subito al primo incontro, gli cambia il nome: «Tu sarai chiamato Cefa, che significa: Pietra» (Gv. 1, 42). Secondo l’uso biblico il cambiamento del nome significa qualche cosa di grandioso, relativo a importante missione. Per predicare alle turbe Gesù sale sulla barca di Pietro e poi gli dice: «Non temere, d’ora innanzi sarai pescatore di uomini» (Lc. 5,2 - 10). Solo Pietro è invitato da Gesù a camminare sulle acque (Mt. 14,27 - 30). La moneta trovata miracolosamente nel pesce, servirà per pagare il tributo di Gesù e di Pietro (Mt. 17,24 - 26). Quando Gesù si fa accompagnare da tre Apostoli, nella Trasfigurazione, nell’orazione nell’Orto, nella risurrezione della figlia di Giairo, il primo è sempre Pietro. A lui, per primo lava i piedi alla Cena (Gv. 13,6) a lui, risuscitato appare prima che agli altri Apostoli (Lc. 24, 35) a lui predice il martirio (Gv. 21, 18). Ma un passo del Vangelo che fa risaltare ancor più la figura di Pietro è nella predizione della sua caduta e conversione «Simone, Simone, ecco che Satana ha richiesto che gli siate dati per vagliarvi come grano. Ma io ho pregato PER TE, E TU quando sarai ravveduto, CONFERMA I TUOI FRATELLI» (Lc. 22,31 - 32).
Notate la differenza delle due frasi: gli siate dati... io ho pregato per te e tu... Prima parla di tutti gli Apostoli, poi la preghiera di Gesù si ferma al solo Pietro e lui dovrà confermare i fratelli. La preghiera di Gesù non può restare senza essere esaudita. All’avveramento di questa, perciò, Pietro sarà posto sopra tutti i fratelli con un primato di vera e propria giurisdizione, per confermarli nella fede.
DA PARTE DEGLI APOSTOLI che già riconoscono la sua supremazia. Negli elenchi degli Apostoli nei Vangeli il primo è sempre Pietro. «Il primo era Simone, detto Pietro» scrive S. Matteo (10, 2). Sempre lo presentano come Capo e gli altri come gregari. «Simone e gli altri erano con Lui» (Mc. 1,36).
Eppure prima di lui era stato chiamato all’apostolato Andrea suo fratello, e contemporaneamente Giacomo e Giovanni.
Nei Vangeli e negli Atti, Pietro è ricordato 171 volte, mentre Giovanni, il discepolo prediletto solo 46 volte.
DA PARTE DI PIETRO STESSO. Di solito è lui che prende la parola. È lui che dice a Gesù: «Abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito» (Mc. 10, 28). E’ lui che sulla nave, parla a quello che credevano un fantasma: «Signore, se sei tu, comanda che io venga a te sulle acque» (Mt. 14, 28); che chiede la spiegazione di una parabola (Mt. 15, 15); che domanda quante volte si deve perdonare (Mt. 18, 21); che domanda perché dice di star preparati (Lc. 12, 41).

B) - A Pietro promette il primato di giurisdizione.
A Cesarea di Filippo si svolge una conversazione intima fra Gesù e gli Apostoli. Gesù domanda che cosa dicono gli uomini chi Egli sia. Essi rispondono: «Alcuni dicono che tu sia Giovanni Battista redivivo, altri Elia o Geremia o qualcuno dei profeti». Ma voi, domandò loro, chi dite che io sia? - Gli rispose Simon Pietro: Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio vivente. E Gesù a Lui: Beato sei Simone, figlio di Giona, ché né la carne né il sangue mi hanno rivelato a te, ma il Padre mio che è nei cieli.E io dico a te che tu sei Pietro (Tu es Petrus: il testo greco dice esattamente «tu sei pietra») e su questa pietra io edificherò la mia Chiesa e le porte dell’inferno non prevarranno contro di essa. E a te darò le chiavi del Regno dei cieli; tutto ciò che legherai sulla terra, sarà legato anche nei cieli e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto anche nei cieli» (Mt. 16, 14-19).
Da questo testo appare evidente la promessa fatta a Pietro di un vero primato di giurisdizione in tutta la Chiesa e non soltanto di un primato di onore. Tutta la Chiesa sarà fondata su di lui: la pietra fondamentale. La potestà delle chiavi che simboleggiano ogni potere di aprire e di chiudere, di sciogliere e di legare, di permettere o di proibire è stata data a lui sopra tutti.
La promessa non potrà venir meno, essa è già la prima garanzia, che si avvererà quanto è stato detto.

C) - il conferimento del primato.
Infatti, quanto Gesù ha promesso, lo eseguirà dopo la sua Risurrezione conferendo a Pietro il primato di giurisdizione su tutta la Chiesa. «Tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli». Ma quest’avveramento si riferisce solo a un lato del primato di giurisdizione: il primato per la custodia della fede. Gesù invece aveva ancora promesso un primato di piena autorità nel reggere e santificare la Chiesa di Dio e questo adempie fedelmente.
Si trovano sulle rive del lago di Tiberiade dopo la Risurrezione. «Quando ebbero mangiato. Gesù chiede a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Gli risponde: Sì, o Signore, tu sai che io ti amo. Gesù gli dice: PASCI I MIEI AGNELLI. Gli chiede una seconda volta: Simone di Giovanni, mi ami tu? E Pietro a Lui: Sì, o Signore, tu sai che io ti amo. Gli dice: PASCI LE MIE PECORE. Per la terza volta gli domandò: Simone di Giovanni, mi ami tu? E Pietro si rattristò perché per la terza volta gli aveva domandato: Mi ami tu? E gli rispose: Signore, tu conosci tutto, tu sai che io ti amo. E Gesù gli soggiunse: PASCI LE MIE PECORELLE» (Gv. 21, 15-18).
Alla triplice negazione che Pietro aveva fatto nel tempo della Passione, risponde il triplice attestato di amore fatto con umiltà e fede. Gesù risponde affidando a Pietro non solo gli agnelli, ma anche le pecorelle, vale a dire tutto il gregge:
Vescovi e fedeli. Egli è il Pastore universale di tutta la Chiesa. Tutti quanti appartengono ad essa sono sotto la sua giurisdizione, egli deve pascere tutti quanti, come Gesù buon Pastore, per condurli alla vita eterna.
Dopo aver parlato del potere di magistero della Chiesa, dobbiamo parlare del suo potere di governo. Molto ne abbiamo già detto, quando abbiamo dimostrato storicamente che la Chiesa è società monarchica e gerarchica, ma qui dobbiamo meglio precisare questo potere, sotto l’aspetto giuridico.

TESI - Il potere di governo dato da Gesù alla Chiesa comprende il potere legislativo, giudiziario e coattivo.

É DI FEDE
Come risulta dalla definizione del Concilio di Trento «Se alcuno avrà detto che i battezzati sono liberi da tutti i precetti della Santa Chiesa, scritti o tramandati in modo che non sono tenuti ad osservarli a meno che non ci si vogliano sottomettere di propria spontanea volontà, sia scomunicato» (D. B. 864). Così pure Giovanni XII condannò l’errore di Marsilio Patavino: «Che tutta la Chiesa, unita insieme non può punire nessun uomo con punizione coattiva, se non lo conceda l’imperatore» (D. B. 499).
Benedetto XIV e Pio IV hanno condannato come eretica la dottrina che negasse alla Chiesa «il potere non solo di dirigere col consiglio e la persuasione, ma anche di condannare con le leggi e di richiamare e costringere con giudizio esterno e con pene salutari chi devia e si rende contumace» (D. B. 982). E Pio IX nel Sillabo (prop. 24) riprova chi dice che: «La Chiesa non ha il potere di usare la forza, né nessun potere temporale diretto o indiretto». Lo stesso pensiero che la Chiesa ha il potere di far leggi, di giudicare e di infliggere pene, viene ripetuto da Leone XIII nella Enc. Immortale Dei (1 novembre 1885) e nel Codice di Diritto Canonico (Canone 2214).
SPIEGAZIONE. IL POTERE LEGISLATIVO è il potere che la Chiesa ha, non solo di interpretare la legge naturale e divina, ma ancora di emanare sue leggi per il bene comune e che obbligano in coscienza.
IL POTERE GIUDIZIARIO è il potere di giudicare circa il loro significato e osservanza e di emanare sentenze.
Il POTERE COATTIVO è il potere di infliggere le pene agli eventuali trasgressori. Questo potere la Chiesa lo esercita specialmente con le pene spirituali come la scomunica. Può però infliggere anche pene temporali, moderatamente, e lo fa non come pena vendicativa, ma come pena salutare per il bene del reo.

PROVA
A) DALLE PAROLE DI GESU', che ha dato agli Apostoli, e specialmente a Pietro, il potere di pascere cioè di governare il gregge. Ha comandato loro di andare e... insegnare a osservare tutto quello che Egli aveva comandato. Prima di queste parole, Egli dice che ha ricevuto ogni potere in cielo e in terra e agli Apostoli trasmette questo potere (V. Matt. 28, 16-20).
Quando parla della correzione fraterna, rimasta inascoltata conclude: «Dillo alla Chiesa e se non avrà ascoltato la Chiesa ti sia come un pagano e un pubblicano» (Mt. 18, 15-17). La denunzia alla Chiesa suppone la sua autorità di giudicarlo e di punirlo mettendolo anche fuori della Chiesa stessa.

B) DALLA PRASSI DEGLI APOSTOLI. Negli Atti degli Apostoli troviamo che Pietro con gli altri del Concilio di Gerusalemme stabilirono delle leggi (Atti 15). Paolo dice di custodire i precetti degli Apostoli (ivi 14) e nelle sue lettere loda i Corinti, perché hanno osservato i suoi comandi (1 Cor. 11,2), fa leggi per i ministri della Chiesa (Tim. 3, 2) (Tit. 1, 6), per coloro che non si debbono accettare per ordinazioni sacerdotali, per l’uso dei carismi (Cor. 14, 27) e varie altre leggi. Energicamente in questa stessa lettera afferma che ha avuto il potere da Cristo e pronuncia sentenze verso coloro che hanno commesso gravi delitti.

C) DALLA PRASSI DELLA CHIESA. In tutti i tempi la Chiesa ha fatto le sue leggi fino dai tempi Apostolici. Le ha fatte nei Concili, come per mezzo del Papa e dei Vescovi singolarmente. Ha pure pronunciato le sue sentenze, ad esempio contro gli eretici, ed ha inflitto pene.

La Chiesa Società perfetta
Anche quanto esponiamo in questo punto ci dà una riprova della tesi.
Società perfetta è quella società che ha in sé tutti i mezzi per raggiungere il proprio fine.
La Chiesa è società perfetta. Essa ha come fine di condurre gli uomini alla felicità sopranaturale, ed ha in se i mezzi per condurveli: l’insegnamento, le leggi, la grazia, i sacramenti, ecc.
Fra questi mezzi deve avere anche l’autorità legislativa, giudiziale, coattiva.
Il potere di governare del Sommo Pontefice
I Gallicani, il Sinodo di Pistoia, alcuni Anglicani che si dicono cattolici ed altri hanno affermato, che il potere di governo del Sommo Pontefice è un potere di ispezione e di direzione senza una vera e propria giurisdizione. Secondo costoro egli avrebbe giurisdizione soltanto nella sua diocesi di Roma, e per gli altri sarebbe come un Patriarca o Metropolita, che può intervenire nei casi straordinari di negligenza dei Vescovi, ma altrimenti li può solo esortare e può intervenire soltanto per mezzo di loro e non direttamente e immediatamente nei compiti dì giurisdizione, come ordinare sacerdoti, approvare il loro lavoro ecc. Contro questi errori enunziamo la seguente:

TESI - Il Pontefice Romano ha pieno e supremo potere di giurisdizione ordinario e immediato in tutta la Chiesa e in tutti i singoli pastori e fedeli anche nelle cose disciplinari.

É DI FEDE
Dal Concilio Vaticano I: «Se alcuno avrà detto che il Pontefice Romano ha soltanto l’ufficio di ispezione e di direzione in tutta la Chiesa non solo in quelle cose che appartengono alla fede o ai costumi, ma anche in quelle che riguardano la disciplina e il regime della Chiesa sparsa in tutto il mondo; o che egli ha solo la parte principale e non tutta la pienezza di questo supremo potere; o che questo potere non è ordinario e immediato sia in tutte le singole Chiese, sia in tutti i singoli pastori e fedeli, sia scomunicato» (D. B. 1826, 1831).
SPIEGAZIONE E PROVA. Che la giurisdizione del Sommo Pontefice si estenda a tutta la Chiesa lo abbiamo già dimostrato parlando del suo Primato. Che questa sia piena e suprema lo provano gli stessi argomenti del conferimento delle chiavi, del potere di pascere gli agnelli e le pecorelle cioè tutto quanto il gregge. Perciò tutti, pastori e fedeli, sono direttamente soggetti alla autorità del Romano Pontefice. Questa giurisdizione è ordinaria e immediata: ordinaria vale a dire, che compete al Papa non come cosa delegata, cioè di cui abbia avuto incarico o potere da altri, o che possa esercitare solo in casi straordinari, ma che gli compete in forza del suo ufficio; immediata, che cioè la può esercitare direttamente, intervenendo nelle diocesi, nelle parrocchie, sui singoli Vescovi, sui singoli Sacerdoti, sui singoli fedeli con autorità propria, indipendentemente dal Vescovo o da chiunque altro. Altrimenti egli non sarebbe più il Capo della Chiesa, se dipendesse da altri.
Come esercita il suo potere
Il Papa fa leggi per tutta la Chiesa. Egli può cambiarle, abrogarle, interpretarle autenticamente, dispensare l’osservanza. Lo stesso può fare su ogni altra legge emanata dai Vescovi. Dai tribunali ecclesiastici locali si può perciò appellare al Papa, come supremo e definitivo giudizio. Egli istituisce i Vescovi e li depone, ove occorra. Manda i suoi Legati rappresentanti in ogni parte del mondo.
Per esercitare il suo governo in tutta la Chiesa il Papa ha i suoi DICASTERI che sono le CONGREGAZIONI ROMANE per la parte amministrativa e disciplinare, i TRIBUNALI per la parte contenziosa e gli UFFICI.
Essi sono:
Congregazioni
SANTO UFFICIO per la difesa della fede e i costumi; CONCISTORIALE per i Vescovi e le amministrazioni della diocesi; DISCIPLINA DEI SACRAMENTI per la legislazione circa i Sacramenti (non per la dottrina e i riti); CONCILIO, che cura il Clero e il popolo cristiano; RELIGIOSI per tutta la vita religiosa, cioè di coloro che esercitano i consigli evangelici; PROPAGANDA FIDE per l’ordinamento delle missioni fra gli infedeli; PRO CHIESA ORIENTALE, che cura i problemi particolari delle Chiese dell’Oriente; SACRI RITI per la liturgia e canonizzazione dei Santi; CERIMONIALE per le cerimonie pontificie e cardinalizie; NEGOZI ECCLESIASTICI STRAORDINARI per le relazioni con le Nazioni; SEMINARI e UNIVERSITA’ per la disciplina degli studi.
Tribunali
SACRA PENITENZIERIA per le decisioni di casi che riguardano l’interno della coscienza come assoluzioni, dispense ecc. Si occupa pure delle indulgenze: SACRA ROMANA ROTA per le cause contenziose; LA SEGNATURA APOSTOLICA per cause maggiori e appello.
Uffici
CANCELLERIA APOSTOLICA per rimettere il sigillo e inviare le Bolle; DATARIA APOSTOLICA che si occupa dei benefici non concistoriali, riservati alla S. Sede; CAMERA APOSTOLICA per l’amministrazione dei beni; SEGRETERIA DI STATO che si occupa degli affari pubblici; SEGRETERIA DEI BREVI AI PRINCIPI E DELLE LETTERE LATINE che scrive in latino gli atti del S. Padre.
 

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